LE SOCIETA’ COOPERATIVE.
Sono società normate dal Codice civile art.2511 al 2545 septies che nascono con lo scopo di fornire ai soci le migliori occasioni lavorative e retributive possibili. Il legislatore per favorirne lo sviluppo ha concesso alle stesse molte agevolazioni fiscali e previdenziali e per la loro costituzione ,per atto notarile,sono sufficienti almeno tre persone.
Possono essere utilizzate per condividere ogni tipo di attività, logistica,pulizie. edilizia,agricoltura assistenza alla persona tra professionisti nello spettacolo etc.etc. etc.etc
BENEFICI DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE
TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI
Contrariamente alle S.r.l. le cooperative possono con determinati accorgimenti,del tutto legali, non pagare la Ires sul reddito conseguito ,utilizzando gli appositi strumenti deducibili dal reddito,TIPO devoluzione alla riserva indivisibile,ristorni , fondo mutualistico e Irap non deducibile per società di capitali.Diventa quindi imponibile solo la quota di utile non accantonata.
Qundi supponendo un reddito di €.10000 pari ad una Ires di €.2400 non si paga nulla .Anche la Irap in molti casi è ridotta e come detto è deducibile dal reddito conseguito.
AGEVOLAZIONE I.V.A.
Dipende dal settore in cui opera la società.Cooperative sociali 5% o 10%.Cooperative agricole hanno un regime speciale.Cooperative edilizie IVA agevolata su assegnazione
BENEFICI PREVIDENZIALI
I soci sono assimilati ai dipendenti e pertanto saranno assoggettati alla contribuzione Inps ,spesso con aliquote ridotte, percepiranno quindi ogni mese una busta paga.Da ciò si deduce che i soci dipendenti non dovranno versare nulla alla gestione commercianti/artigiani
E mentre le società di capitali dovranno rispettare i livelli retributivi del, C.C.N.L. di riferimento,le società cooperative possono derogare con apposite iniziative almeno nella fase di start-up a tale obbligo.
RAPPPORTO CON I SOCI/DIPENDENTI
Nelle società di capitali i dipendenti , a seguito della riduzione del lavoro debbono essere pagati ugualmente ,nelle società cooperative i soci/dipendenti,con accorgimenti da inserire nello statuto e nel regolamento interno,possono essere sospesi senza diritto a retribuzione.Per entrambe le strutture societarie resta aperta comunque la possibilità di ricorrere alla C.I.G.
NEUTRALITA’ FISCALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA
Le riserve indivisibili,cioè la quota di utili destinata annualmente alle stesse,non sono tassabili ma devolute ai fondi mutualistici al netto delle perdite subite.
VANTAGGI IN OPERAZIONI STRAORDINARIE
La cooperativa può essere scissa verso SRl o viceversa ,creando una bad company.
Conclusioni
Necessariamente quanto riportato nell’articolo , esprime i tratti salienti della società cooperativa,ma ogni capoverso ha bisogno di ulteriore approfondimento.Quindi se sei interessato ad una prima consulenza gratuita, clicca qui oppure contatta lo 065500665 o scrivi a Info@beaepartners.it