Legge applicabile al Trust

di Studio
26 Giu 2024
Legge per il Trust

Dal momento che in Italia non esiste alcuna legge che regolamenta tale Istituto, se non la ratifica della Convenzione dell Aja, al fine di costituire Il Trust occorre riferirsi con attenzione, ad una legge istitutiva del Trust in altre nazioni, per verificarne l’applicazione, sia sotto l’aspetto fiscale che civile della stessa, con la convenzione dell’Aja del primo luglio 1985.
A tale convenzione hanno aderito vari stati, tra cui Italia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Panama, San Marino, Regno Unito ed altri.
La Convenzione dell’Aja all’art. 6, per facilitare lo scopo della istituzione del Trust, rileva che lo stesso è regolato dalla legge scelta dal disponente e che esiste piena libertà per la scelta della legge regolatrice del Trust. Quindi per la costituzione del Trust è necessario verificare la legge che si vuole come regolatrice del Trust stesso, verificando appunto le condizioni minime da rispettare, tale scelta deve essere espressa o implicita nell’atto istitutivo del Trust.

Scopo del trust e sua meritevolezza

Per individuare esattamente lo scopo del Trust occorre sempre far riferimento ai Principi dell’ordinamento giuridico della legge di riferimento. Gli usi più comuni del Trust sono quelli motivati dalla protezione dei beni, in quanto spesso il Trust viene utilizzato a protezione di beni immobili e per proteggere il patrimonio personale da quello eventualmente aziendale per tutelare tutti i beneficiari che possono vedere compromesso questo patrimonio a seguito di un dissesto aziendale o di natura personale. Lo scopo può essere anche quello di riservatezza in quanto le disposizioni previste nel Trust possono essere riservati per la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili prevedendo disposizioni testamentarie per il sostentamento per tutta la loro vita. Può avere anche lo scopo di finalità successorie prevedendo il passaggio generazionale dell’azienda e del patrimonio del totale dell’imprenditore, anche la Circolare 34 del 24 ottobre 2022 si esprime a livello della meritevolezza dello scopo prevedendo un elenco di iniziative meritevoli tipo il Trust di scopo, quando è istituito il perseguimento di uno specifico fine individuato, interesse familiare con finalità di assistenza in vista della successione al Trust dopo di noi, così come regolamentato dalla legge numero 112 del 22 giugno 2016, il Trust di garanzia istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente garantito appunto dai beni costituenti il fondo del te stesso al trust di guida Doria istituito quando si intende di guidare l’attivo dei propri beni e vendere gli stessi a un prezzo sicuramente superiore della procedura effettiva di liquidazione.

Trust illecito

Il Trust del disponente prossimo all’insorgenza dell’insolvenza, con ingenti debiti tributari o fallito, è chiaramente finalizzato a frodare creditori in violazione dell’articolo 2740 del C.c…il debitore risponde dell’adempimento e delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri .., quindi ha come conseguenza la nullità assoluta dello stesso, inoltre il disponente si trova anche esposto ad un rischio penale per avere sottratto beni con i quali lo stesso Stato avrebbe potuto soddisfare il suo credito, articolo 11 decreto legislativo numero 74 del 10 marzo 2000.
Da cui discende che l’unica protezione legittima e segregativa dei beni apportati nel Trust è la sua istituzione in via preventiva, quando la stessa non è finalizzata al danno finanziario verso terzi. In sintesi un Trust è indubbiamente valido quando il suo scopo è meritevole e la costituzione del fondo patrimoniale è fatta in maniera anteriore al sorgere gli eventuali debiti.
Il Trust inoltre, essendo regolamentato da disposizioni a titolo gratuito, determina che su ciò che è stato immesso nel fondo patrimoniale è sempre possibile ai sensi dell’ art. 2903 c.c. la revocatoria ordinaria che si prescrive nel termine di cinque anni dalla data dell’atto, la Revocatoria semplificata ex articolo 2929 bis C.c.., Qualsiasi atto compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere di un credito può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento del bene entro un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. Da ciò scaturisce che tutti gli atti di trasferimento dei beni al trust, avendo vincoli di destinazione, per la loro opponibilità hanno la necessità che siano trascritti nei Registri Immobiliari affinché possa spirare il termine annuale.

Tipologie di Trust

Per l’esistenza del Trust, come si è detto, devono esistere almeno tre posizioni giuridiche, il disponente, il Trustee ed il beneficiario oltre che l’eventuale guardiano, tale struttura può essere bypassata creando due tipologie di Trust.

Trust auto dichiarato

che essenzialmente è riconducibile alla seguente scaletta: il disponente si nomina trustee e pertanto non si ha luogo a trasferimenti dei beni, gli stessi risultano intestati al disponente ma tecnicamente fuoriescono dalla sua sfera patrimoniale, i beni restano nella sua disponibilità e il disponente, pur mantenendo il controllo totale sui suoi beni, ha imposto nell’atto istitutivo del trust un vincolo di destinazione ai beneficiari ed esplicitato lo scopo meritevole, in tale modo rende il patrimonio del trust segregato.

Trust auto destinato

Con tale istituzione i tre soggetti giuridici disponente, Trustee e beneficiario confluiscono in un unico soggetto, ciò a mio avviso rende dubbio la segregazione del patrimonio e non ammissibile in Italia, ma qualora il Trust sia stato generato prevedendo più beneficiari anziché il solo disponente, potrebbe essere valido il riferimento al terzo comma dell’articolo 2 della convenzione dell’Aja del primo luglio 1985 che evidenzia come lecita la riserva di determinati diritti da parte del disponente.

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