Con la Risoluzione n. 77 del 15 dicembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul superbonus applicato alle case antisismiche. La risoluzione stabilisce che il superbonus per l’acquisto di case antisismiche è accordato fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia stata emessa la fattura relativa al pagamento degli acconti a seguito della stipula del contratto preliminare. È fondamentale che la fattura indichi chiaramente che l’impresa venditrice ha applicato lo “sconto in fattura.”
La Risoluzione affronta il dubbio interpretativo sulla condizione che l’acquirente/beneficiario del superbonus abbia versato “acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta” entro il 30 giugno 2022. In particolare, si chiede se il “credito maturato” debba essere considerato solo dopo l’invio della comunicazione di esercizio dell’opzione, anziché al momento della sottoscrizione del preliminare di acquisto e del pagamento dell’acconto con l’emissione della fattura contenente l’indicazione dello “sconto” ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Le Entrate richiamano la circolare n. 30/E del 2020, che afferma che per beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, i requisiti devono essere soddisfatti durante il periodo di validità della norma. L’atto di acquisto deve essere stipulato entro il termine previsto. Inoltre, gli acquirenti possono beneficiare del superbonus per gli acconti versati a partire dal 1° luglio 2020, a condizione che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il termine di validità.
Secondo l’articolo 121 del decreto Rilancio, l’acquirente può scegliere di ricevere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e recuperato sotto forma di credito d’imposta (sconto in fattura). In alternativa, l’acquirente può cedere il credito d’imposta a terzi.
La Risoluzione precisa che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al superbonus, la data di sostenimento delle spese è rilevante. Nel caso di “sconto in fattura,” la data di emissione della fattura da parte del fornitore può essere utilizzata in luogo della data di pagamento effettivo. Questa data rappresenta il momento in cui le spese sono considerate sostenute dall’acquirente/beneficiario, il quale ha diritto alla detrazione corrispondente.
Pertanto, l’acquirente può fruire del superbonus per l’acquisto di case antisismiche entro il 31 dicembre 2022, a condizione che, entro il 30 giugno 2022, sia stata emessa una fattura relativa al pagamento di acconti dopo la stipula del preliminare di acquisto, indicando chiaramente lo “sconto in fattura” applicato dall’impresa venditrice.
L’utilizzo del credito d’imposta da parte dell’impresa/cessionario in relazione alle fatture di acconto emesse entro il 30 giugno 2022 è subordinato alla trasmissione dei dati relativi alla cessione all’Agenzia delle Entrate, entro il termine stabilito del 16 marzo 2023.
Si precisa che il diritto alla detrazione in capo all’acquirente e il diritto all’utilizzo del credito d’imposta da parte dell’impresa sono condizionati al rispetto delle condizioni stabilite per la stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022.
Infine, la previsione normativa secondo cui l’immobile deve essere accatastato “almeno in categoria F/4” entro il 30 giugno 2022 è finalizzata a consentire l’applicazione della disposizione anche nel caso in cui l’immobile non sia ancora stato accatastato in una delle categorie ammesse al superbonus ma sia in categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), in cui il fabbricato è completato ma la destinazione d’uso e la consistenza non sono ancora state definite.
Tuttavia, affinché si possa beneficiare del superbonus, l’unità immobiliare acquistata deve rientrare in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).