Licenziamento per fatti concludenti.

di Studio
11 Apr 2025
crisi impresa amministratori

Premessa

La Circolare n 6 del 27 Marzo 2025 del M.L .e P.S .specifica in applicazione  dell ‘art 19 del Collegato al lavoro in materia di DIMISSIONI DI FATTO la procedura da applicare.

Situazione ante art.19  del Collegato al Lavoro

Prima della pubblicazione dell Circolare n 6, il dipendente che non si presentava al lavoro per assenza ingiustificata costringeva la azienda ad attivare le procedure previste per giungere al licenziamento. Lettera di  richiamo attendere giustificazioni,,,,, e poi dopo alcune lettere di richiamo si poteva procedere al licenziamento, corrispondendo  il contributo di licenziamento all’Inps  per ogni anno anzianità fino ad un massimo  tre anni. Tutto ciò affinché lo stesso potesse acquisire il Diritto alla  Naspi. Tale tattica  era usata da dipendenti che stanchi di lavorare ,preferivano sparire, in attesa del tanto agognato licenziamento e della Naspi.

Cosa cambia con il collegato al lavoro?

Che il protrarsi di assenze ingiustificate equivalgono alla volontà espressa del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni, quando tale assenza si protraggano per quindici giorni, o per il maggiore o minore tempo previsto dal C.C.N.L. applicato.

Quale è la procedura?

Il datore di lavoro ,è obbligato a comunicare alla sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro  tramite Pec, su apposito modello, le generalità del lavoratore , l’ ultimo luogo di residenza  conosciuta ,e la data dalla quale decorre la sua assenza ingiustificata, in riferimento al CCNL di appartenenza .Tale comunicazione deve essere inviata anche al lavoratore, per consentire allo stesso il l diritto di difesa .Sulla scorta di tale comunicazione l Ispettorato del lavoro potrà svolgere accertamenti ,per constatare la veridicità della comunicazione inviata dalla azienda.

Effetti delle dimissioni di fatto

Sono riconducibili essenzialmente le seguenti:

Esonero per la  azienda  dal versamento del contributo di licenziamento NAspi

L azienda avrà facoltà di trattenere dalle competenze per  il T.f.r, l’ indennità di mancato preavviso.

ed l lavoratore non potrà usufruire della NAspi.

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Dr.M.Bea

 

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