Ai fini delle imposte dirette, occorre fare una distinzione in riferimento al disponente, in quanto se lo stesso è un imprenditore, i beni apportati (beni strumentali, patrimoniali,e beni merce) configurano un trasferimento extra impresa, che come tale genera componenti attivi di reddito, da sottoporre a tassazione e a I.v.a., se vengono trasferiti beni diversi da quelli che generano ricavi, gli stessi generano plusvalenza o minusvalenza.
Nel caso di apporto di beni al fondo, diversi da quelli dell’impresa, non si genera reddito, operazione fiscalmente neutra .
Ai fini delle imposte indirette, la sentenza della Corte di Cassazione Sezione V n. 5800 del 24 Febbraio 2023 essenzialmente così così recita: il conferimento nel Trust di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio definitivo e stabile di ricchezza, né ad un incremento del patrimonio del Trustee che acquista solo formalmente la titolarità dei beni per poi trasferirla al beneficiario finale così come previsto nell’atto istitutivo del Plus quindi non sono soggetti ad Imposta sulle successioni e donazioni che dovrà essere applicata al momento del trasferimento dei beni o diritti da beneficiario.
Perciò si può ragionevolmente asseverare che l’atto istitutivo del Trust è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, anche se nello stesso atto venga disposta la dotazione del Trust. Anche la Corte di Cassazione Sezione VI Civile con ordinanza del 4 gennaio 2021 n. 13 h abbracciato, in breve, il concetto che il trasferimento dei beni dal disponente al Trustee di immobili e partecipazioni sociali per una durata determinata o fino al decesso del disponente, se i beneficiari sono i suoi discendenti ,avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi ,detto atto istitutivo del Trust è soggetto all’imposta a tassazione fissa ciò sia per quanto riguarda l’imposta di registro che le imposte catastali e ipotecarie.
Soltanto al momento dell’assegnazione degli immobili e degli altri beni che hanno costituito il fondo del Trust, subiranno la tassazione secondo le disposizioni vigenti in merito alla tassazione di immobili partecipazioni ed altro.
Tassazione del trust ai fini imposte dirette
La legge finanziaria del 2007 è intervenuta sull’articolo 73 comma 1 lettere b) c ) e d) ( Soggetti passivi) del T.u.i.r. ed ha stabilito che il Trust è tra i soggetti dell’imposta IRES e i Trust residenti nel territorio dello Stato qualificati come commerciali o non commerciali sono tassati sui redditi ovunque prodotti.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fare chiarezza sulla materia, con le circolari del
6.08.2007 n.48 (Trust disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte dirette ed indirette).
22.01.2002 n 3 e 27.12.2010 n 61/E.
20 .10.2022 Circolare n. 34/E facendo il punto sul trattamento fiscale alla luce delle ultime modifiche e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
L’articolo 73 del Tuir ha individuato tre fattispecie di soggetti passivi ai fini Ires, che sono da ricercare nell’attività che svolge il Trust, se commerciale, non commerciale o mista.
Tassazione reddito Trust non commerciale opaco, trasparente o misto.
Le disposizioni fiscali identificano tre tipologie di Trust: trasparente, opaco o misto.
Il Trust non commerciale determina il reddito in riferimento all’ art. 143 del T.U.I.R., utilizzando il modello redditi ENC, facendo attenzione al fatto che nel caso di percezione sarà tassato quale reddito di capitale. Nel caso di trust trasparente non commerciale il reddito che scaturisce dal modello redditi ENC sarà imputato per trasparenza al beneficiario individuato, mentre nel caso di trust opaco la tassazione del reddito sarà in capo al Trust compilando il quadro RN del modello ENC. Nel Trust misto, utilizzando sempre il modello redditi iti ENC, la quota di reddito non imputata al beneficiario sarà sottoposta a tassazione nel quadro RN, mentre la quota attribuita al beneficiario dovrà essere indicata nel quadro PN modello ENC.
Tassazione reddito trust commerciale opaco trasparente o misto
Nel caso il Trust dovrà presentare il modello unico Redditi SC (società commerciali) ed imputerà il reddito conseguito ai beneficiari, se individuati compilando la sezione VII del quadro PN., di seguito il percipiente dovrà dichiarare il reddito compilando la sezione I – b el quadro RL., e sarà tassato quale reddito di capitale, ART 45 DPR 917/86 (determinazione del reddito di capitale) che prevede che lo stesso, sia costituito dall’ammontare degli interessi,utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta senza alcuna deduzione, con il meccanismo identico alle società di persone.., Parimenti nel caso di trust commerciale opaco, la pretesa impositiva dovrà essere onorata dal Trust tramite il quadro RN del modello unico SC. In ultimo, nel caso di trust misto, la quota di reddito non imputata ad alcun beneficiario sarà indicata nel quadro RN modello SC, mentre la quota eventuale attribuita sarà da esporre nel quadro PN sempre del modello SC.
Per concludere questo breve excursus, si evidenzia che il trust commerciale ha altri obblighi riferiti alla gestione e contabilità, essendo obbligato a predisporre la tenuta delle scritture contabili, art.13 DPR 600/73 per la attività commerciale svolta oltre che essere soggetto IVA ed Irap.
Protezione patrimoniale
Il Trust attualmente è l’Istituto giuridico che garantisce la massima protezione del patrimonio e di tutto quello che è stato conferito nel fondo istitutivo.
Passaggio generazionale
Nessuno strumento ad oggi è più idoneo allo scopo del Trust. Con un atto dispositivo ben concepito si possono prevedere nel dettaglio i criteri in base ai quali saranno assegnate le partecipazioni nelle aziende di famiglia, senza incorrere nel rischio della frantumazione delle stesse a seguito di successione.
Il Trust come detentore di partecipazioni societarie
La Circolare n. 34/e/2022 è intervenuta sulla tassazione dei dividendi percepiti da ente commerciali Trust, prevedendo che qualora il trust opaco assegni i dividendi percepiti al beneficiario persona fisica, tali redditi devono essere assoggettati all’applicazione della ritenuta d’acconto del 26%.
L’Agenzia per arrivare a tale conclusione, è partita dal presupposto che, nonostante il Trust sia opaco e che tali utili non siano da assoggettare in capo ai beneficiari, se il Trust ha beneficiato dell’esenzione sul 95% dei redditi percepiti PEX, in caso di distribuzione di tale reddito si rende applicabile la tassazione così come prevista dalla lettera ai comma 1 articolo 74 del Tuir passando quindi tale percezioni come dividendi pagati da una società.
Nel caso invece di un Trust trasparente commerciale, il Trust ricevendo i dividendi dalla società partecipata deve imputare soltanto il 5% del loro ammontare per trasparenza ai beneficiari, i quali sconteranno l’imposizione fiscale IRPEF in maniera progressiva.
Nel caso di Trust opaco non commerciale, dal momento che rimangono validi i chiarimenti resi nella circolare 48/e del 2007 ed in considerazione che tali redditi sono imponibili ai sensi dell’articolo 143 tuir, specifica che dopo aver pagato la relativa imposizione fiscale su tali redditi gli stessi non saranno ulteriormente tassati al momento della distribuzione al beneficiario.
Come abbiamo visto è molto importante la netta distinzione tra Trust commerciale e Trust non commerciale, in quanto si potrebbe incorrere in una tassazione errata nel caso di qualificazione dell’ente non commerciale in ente commerciale.
Al fine di statuire che il Trust abbia natura di Ente non commerciale, si consiglia di esplicitare nell’atto di istituzione del Trust la cosiddetta clausola di disinteresse, consistente nel fatto che il Trust non è tenuto né obbligato a esercitare i diritti di informazione e di controllo spettanti ai soci di una società nella quale abbia una partecipazione.
Perchè scegliere un Trust ?
Tale scelta è da preferire per
– La semplicità di costituzione.
– La notevole flessibilità di redazione dell’atto istitutivo.
– L’esenzione imposte indirette per la costituzione del fondo di dotazione.
– La gestione amministrativa e contabile, estremamente contenuta se non commerciale.
– La segregazione totale ed inattaccabile di quanto conferito da banche creditori e fisco.
– Vantaggi per imposte dirette.
– Utilizzo della Pex.
Dopo questo breve excursus, è chiaramente intelligibile che l’ottimizzazione fiscale è soltanto uno degli elementi che possono aiutare l’imprenditore nel suo sviluppo imprenditoriale, ma la base è da ricercarsi nella volontà di segregare il patrimonio di proprietà di un’impresa o di persona fisica e scongiurare la perdita di un patrimonio costituito in anni di lavoro.
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