DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI: LE NOVITÀ DEL DDL DI BILANCIO 2023

di Studio
12 Apr 2023
Definizione agevolata debiti

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023, ancora in fase di bozza, all’articolo 38 con il titolo “Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni,” mira a fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale attraverso una serie di misure che semplificano la regolamentazione dei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. Questo si applica principalmente alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo l’onere finanziario dei contribuenti e ampliando le possibilità di dilazionare i pagamenti.

Le disposizioni dell’articolo includono quanto segue:

  • I debiti derivanti da comunicazioni d’irregolarità risultanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali possono essere definiti mediante il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi (anche quelli relativi ai pagamenti rateali) e delle somme aggiuntive. Le sanzioni saranno ridotte al 3% (anziché al 30%) senza ulteriori riduzioni sulle imposte non pagate o pagate in ritardo. Questa soluzione si applica ai debiti relativi ai periodi fiscali fino al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021. Se il pagamento non avviene secondo le scadenze stabilite, le somme residue saranno iscritte a ruolo con l’applicazione della sanzione ordinaria prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato in un massimo di 20 rate trimestrali di uguale importo.
  • Per i pagamenti rateali già in corso relativi ai debiti derivanti dalle comunicazioni di irregolarità, per qualsiasi periodo fiscale, è previsto che la durata del piano di rateizzazione possa essere estesa fino a un massimo di 20 rate trimestrali di uguale importo. Inoltre, le sanzioni saranno limitate al 3% (anziché al 30%) senza ulteriori riduzioni sulle imposte non pagate o pagate in ritardo. Gli interessi saranno ancora dovuti, compresi quelli relativi ai pagamenti rateali. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, si procederà all’iscrizione a ruolo delle somme residue con l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
  • Le somme versate in anticipo rispetto ai debiti definibili ai sensi di questa disposizione, anche prima della definizione, sono considerate come pagate definitivamente e non sono rimborsabili.
  • Il termine per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità riguardanti dichiarazioni fiscali relative al periodo fino al 31 dicembre 2019 viene posticipato di un anno, nel caso in cui il pagamento non sia effettuato nei termini stabiliti.
  • Viene apportata una modifica all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 462 del 1997, con l’obiettivo di unificare il numero massimo di rate, che sarà di venti rate trimestrali di uguale importo, per il pagamento dei debiti derivanti dal controllo delle dichiarazioni, indipendentemente dall’ammontare del debito stesso. Attualmente, per debiti fino a 5.000 euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di uguale importo.