Dal 13 agosto 2022, il decreto legislativo n. 105/2022 ha istituito il cosiddetto “congedo obbligatorio” per i padri che sono lavoratori dipendenti. Questo congedo consiste in 10 giorni lavorativi (o 20 giorni in caso di nascita di gemelli) di astensione obbligatoria dal lavoro. È un congedo autonomo e indipendente dal congedo della madre, non può essere frazionato in ore e può essere utilizzato in modo non continuativo.
L’Inps spiega che durante il congedo, il padre riceverà un’indennità al 100% della sua retribuzione. Questo congedo può essere accumulato con il “congedo di paternità alternativo,” che si applica in situazioni come la morte, grave malattia o abbandono del minore da parte della madre. Tuttavia, entrambi i congedi non possono essere utilizzati nello stesso periodo di tempo.
Una delle novità introdotte dalla riforma è che il congedo può essere fruito da due mesi prima della data presunta del parto fino a cinque mesi dopo la nascita del bambino o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare. Ciò include casi di morte perinatale, ossia entro le 28 settimane prima del parto o entro la settimana successiva alla nascita.
Questo beneficio è esteso a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli del pubblico impiego, nonché i lavoratori domestici e agricoli a tempo determinato. I lavoratori autonomi, inclusi quelli del settore dello spettacolo, e i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps sono esclusi da questo diritto.
Per richiedere il congedo, l’Inps spiega che è necessario presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro cinque giorni dall’inizio dell’astensione dal lavoro. Nel caso in cui l’Inps eroghi l’indennità, ad esempio per i lavoratori agricoli e domestici, la richiesta dovrà essere presentata in forma telematica all’istituto di previdenza. Per i lavoratori del pubblico impiego, la richiesta dovrebbe essere indirizzata direttamente all’amministrazione datrice di lavoro competente per il pagamento dell’indennità.