Per istituire un trust valido, occorre che il disponente (settlor) non abbia situazioni debitorie pregresse all’atto istitutivo, attui un effettivo spossessamento dei suoi beni e il fine dello stesso non sia quello della elusione fiscale, bensì abbia un interesse meritevole di tutela. Solo allora il Trust avrà effettiva validità di segregazione rispetto a banche creditori e fisco.
Per tranquillizzare il lettore, prima di entrare nello specifico della trattazione dei tratti salienti del Trust, mi corre l’obbligo di evidenziare che lo spossessamento dei beni (immobili, partecipazioni, denaro) da parte del disponente, non significa la cessione della proprietà ma esclusivamente la proprietà formale ad altro soggetto.
Cosa è il Trust?
È un istituto giuridico che trae origine dal diritto anglosassone, che sebbene non specificatamente previsto dalla legislazione italiana, trova origine dal recepimento della Convenzione dell’Aja del 01.07.1985, ratificata in Italia dalla legge 364 del 16 .10.1989.
Quali sono le posizioni giuridiche essenziali per l’istituzione del Trust?
Il Disponente (settlor): colui che istituisce il Trust trasferendo i suoi beni al trustee con lo scopo di essere amministrati a favore dei beneficiari.
Il Trustee: colui che per effetto dell’istituzione del Trust, ha l’incarico di gestire i beni conferiti nel fondo del Trust, con l’ obbligo di gestirli secondo lo scopo indicato nell’atto istitutivo da parte del disponente. Esso non sarà mai proprietario dei beni, ma sarà un proprietario a tempo cioè limitato alla durata prevista nell’atto istitutivo.
Il Beneficiario: può essere sia una persona fisica che giuridica che per espressa volontà del disponente, sarà destinatario di quanto previsto dal disponente.
Il Guardiano: ultima posizione, non necessaria ma eventuale, che è una persona che controlla la gestione del Trust.
Quindi con l’atto istitutivo del Trust si determina che il trustee avrà soltanto la proprietà formale dei beni costituenti il fondo dello stesso, ma non la proprietà sostanziale, che sarà esclusivamente a favore del beneficiario.
Come si istituisce il Trust?
Per la istituzione del Trust è necessario un atto notarile o una scrittura privata autenticata, con esplicitate tutte le clausole che il disponente vuole applicare alla gestione dei beni conferiti, affinché raggiunga lo scopo meritevole da esso prefissato, da rilevare che tale atto deve essere pubblico, ai fini della prova e della opponibilità di quanto istituito ai terzi.
Con l’atto istitutivo, i beni che si vogliono immettere nel Trust escono dalla proprietà del disponente e diventano tramite intestazione beni di proprietà del trustee, sebbene non facciano mai parte del patrimonio personale dello stesso, così come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 8082/2020, che in sintesi: gli atti di intestazione dei beni al trustee non costituiscono mai cessione di proprietà ma esclusivamente una segregazione patrimoniale nel rispetto di quanto voluto dal disponente.
Con l’intestazione al trustee di beni mobili, immobili, denaro e partecipazioni, e la successiva registrazione presso i pubblici registri, si crea un patrimonio separato da ciò che residua nella proprietà del disponente. In tale maniera, essendo un patrimonio separato, si evita che lo stesso possa sottostare ad ogni iniziativa prevista da terzi a seguito di debiti successivi all’istituzione dello stesso. Inoltre, non essendo beni di proprietà effettiva del Trustee, gli stessi non possono essere aggrediti da propri creditori così come non possono essere aggrediti da creditori dei beneficiari.
Anche la circolare 34/e del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate conferma la segregazione dei beni, in considerazione che i beni apportati nel trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente del trustee e del beneficiario, con la conseguenza che tali beni non possono essere escussi da creditori di tali soggetti. Ciò anche in riferimento all’articolo 2 della convenzione dell’Aja del 01.07.1985., che determinando le caratteristiche del Trust, anticipa quanto confermato dalla circolare summenzionata.
La caratteristica essenziali del Trust, oltre lo spossessamento dei beni, è la meritevolezza dello scopo, in quanto lo stesso non potrà mai essere costituito né in danno ai creditori né ai soli fini del risparmio fiscale. Per l’effetto di quanto detto, gli usi più frequenti del Trust sono quelli che nascono dalla volontà del disponente di:
protezione dei beni, il Trust viene istituito per proteggere i beni immobili e blindare da rischi inerenti la futura ed eventuale crisi della propria attività o di responsabilità professionale.
riservatezza, le volontà del disponente possono essere tenute riservate, soprattutto in riferimento al Trust opaco nel quale non vengono individuati i beneficiari.
tutela dei minori, viene creato per prevedere la tutela di Minori e soggetti diversamente abili.
tutela del patrimonio a scopi successori, lo stesso viene istituito, per organizzare un patrimonio composto da immobili, partecipazioni, denaro ed altro ai fini del passaggio generazionale dell’azienda e del patrimonio conferito.
Anche la circolare 34/e del 20 ottobre 2022 fa riferimento a quelli che sono gli scopi meritevoli, evidenziando il Trust di scopo destinato al raggiungimento di un determinato affare, il Trust familiare, il Trust dopo di noi, istituito dalla legge numero 112 del 22 giugno 2016, il Trust di garanzia, con lo scopo di rassicurare un creditore, il Trust liquidatorio, istituito per ottimizzare la liquidazione dei beni del disponente.
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