Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha modificato l’attuale versione dell’articolo 2477 del Codice Civile riguardante la nomina dell’organo di controllo o del revisore. Il D. Lgs. n. 14/2019 ha dato attuazione alla legge numero 155 del 19 ottobre 2017. Il testo ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo di controllo della Società a responsabilità limitata.
Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle SRL.
Limiti 2023 per la nomina del revisore legale dei conti al realizzarsi del superamento per due esercizi consecutivi di anche solo uno dei seguenti limiti:
4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Ulteriori parametri da tener presente
Per il verificarsi del superamento delle soglie si deve tener conto che:
- l’attivo di Stato patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al netto dei fondi rettificativi (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle relative voci;
- il valore dei ricavi corrisponde alla voce A.1 di Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- il numero di dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio. Ciò significa che, mentre i dipendenti impiegati tutto l’anno rilevano al 100%, quelli impiegati per una parte dell’anno assumono rilevanza solo per la quota parte corrispondente al periodo di assunzione. Inoltre, i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. Quindi, se un lavoratore è impiegato part-time al 50% per tutto l’anno, egli “vale” in misura pari a 0,5.
Al verificarsi del superamento di questi requisiti, si potrà optare per la nomina di un Sindaco Unico o di un Collegio Sindacale o di un Revisore.Cosa accade se non si nomina un Revisore
Qualora l’assemblea, di Srl o cooperative, ricorrendo i parametri e quindi l’obbligo, non abbia già provveduto, o non provveda, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se ne occupa il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (co. 5, art. 2477, C.c.).
L’omesso adempimento di nomina pesa sulla responsabilità degli amministratori, che rischiano:
- una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
- la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
- la revoca della carica.
Responsabilità del Revisore
Lo svolgimento dell’attività di revisione implica, da parte del soggetto che la esercita, una responsabilità solidale con gli amministratori della società presso la quale essa è eseguita, per eventuali danni cagionati dovuti all’inadempimento dei propri doveri (D.lgs.39/2010 art.15).
Si configura, dunque, una responsabilità civile in capo al revisore in termini di obbligo di risarcimento del danno cagionato, per dolo o per colpa, in conseguenza alla sua negligenza (art.2407 c.c.).
Contenuto della relazione del Revisore
Nella relazione devono essere verificate e riportate le condizioni di sussistenza di equilibrio economico patrimoniale e finanziario. Laddove non sussistano le condizioni, andranno opportunamente evidenziate eventuali segnalazioni all’organo amministrativo a rendere probabile la crisi o l’insolvenza e le conseguenti misure adottate.
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